La sicurezza sul posto di lavoro è una delle più importanti conquiste dei lavoratori del dopoguerra, sebbene questo diritto sia spesso in pericolo a causa di procedure e comportamenti poco attenti alla prevenzione. La salute sul posto di lavoro, oltre a essere un diritto del lavoratore, è un interesse sia per l’impresa, che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e di conseguenza più produttivo.

E’ però con gli anni ’90 che si ha una svolta in materia di sicurezza del lavoro, quando viene recepita la normativa predisposta a livello europeo. In Italia, viene emanata la direttiva quadro 89/391 che porta poi alla famosa 626 del D.lgs del 19 settembre 1994. Questa legge, particolarmente conosciuta, accoglie alcuni “indirizzi” europei: la prevenzione con l’eliminazione dei rischi alla fonte, la ripartizione delle responsabilità, la consultazione, la partecipazione dei lavoratori, ecc.

Ma il vero testo che unisce tutta la normativa è il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, conosciuto anche come D. Lgs. 81/2008, composto da 306 articoli e più di 50 allegati tecnici che sono stati in seguito modificati dal D. Lgs. n.151/2015, e che sostanzialmente disciplinano gli ambienti di lavoro e chi li occupa.

E’ un obbligo di legge talmente importante e imprescindibile che chiunque debba applicarlo, lo deve fare senza l’aiuto dei fondi normalmente utilizzati per la formazione. Con il Regolamento UE 651/2014, i legislatori europei hanno ritenuto di dover esplicitare, nel comma 2, che è vietata l’erogazione degli aiuti di stato per la formazione obbligatoria per legge, fermo restando escluso quanto invece previsto dal regime “de minimis”.

Di seguito si riporta una tabella con i principali adempimenti obbligatori previsti all’interno delle aziende dal decreto legistativo 81/08, completa delle sanzioni previste in caso di inadempimento:



Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a vario titolo preposti ai controlli della “tutela del lavoro”.
Il numero di tali organi è proliferato negli ultimi decenni in proporzione ad un “naturale” aumento delle varie competenze istituzionali in considerazione dell’evoluzione sociale, civile e giuridica del Paese.
Organo “prioritario” di vigilanza, ribadendo la scelta operata dal legislatore della riforma sanitaria, L. n. 833 del 1978, è l’Unità Sanitaria Locale attraverso gli SPESAL (o SPrESAL) (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro), affiancato dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, dai Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni del Lavoro di cui fa parte anche il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro posto alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro del quale costituisce il “braccio armato”, che ha assunto la nuova denominazione di “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”.